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Ordinanza — n. 19991/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing arguments already rejected by lower court on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19991/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Buzzi inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had correctly applied recidivism rules, citing both prior and subsequent crimes to demonstrate increased dangerousness. Consequently, the appeal was dismissed, and Buzzi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds or manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

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recidivism application inadmissible appeal repetitive arguments Court of Cassation procedural dismissal reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZI ALESSANDRO nato a CODIGORO il 28/06/1982 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 179/RG. 4609

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Buzzi avverso la sentenza in epigrafe indicata che ne ha confermato la condanna; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo dedotto, relativo all' applicazione della contestata recidiva, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata è stata argomentata a pag. 3 con il richiamo non solo ai diversi precedenti del ricorrente, ma anche ai successivi delitti commessi dopo quelli oggetto del giudizio che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 202