Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding facts and legal reasoning of the appealed decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds as required by law. The appellant admitted the crime of tax evasion but only offered generic criticisms of the first-instance judgment without articulating precise factual or legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the mandatory specificity standard, leading to its dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the appellant fails to explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts and legal grounds of the decision under review, as the burden of specificity must be proportionate to the specificity of the original decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIMAOUI MAROUANE nato il 09/09/1991 avverso l'ordinanza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 176/ RG. 4581
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marouane Kimaoui avverso l'ordinanza di inammissibilità in epigrafe indicata, per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA Con orientamento espresso a Sezioni unite, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Come correttamente rappresentato dalla Corte di merito nell'ordinanza impugnata, l'appellante, pur ammettendo il delitto di evasione, si è limitato a censurare, con enunciati espressi in modo generico e assertivo, la sentenza di primo grado sia sull'accertamento dei fatti che sul trattamento sanzionatorio, senza alcuna puntuale critica, così da rendere il ricorso non solo manifestamente infondato, ma prima ancora aspecifico; ritenuto che dall'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co