Ordinanza — n. 19987/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIBANI ACHRAF (CUI 03GQN3F) nato il 21/02/1987 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 175/Rg 4577 letto il ricorso proposto nell'interesse di Achraf Chibani avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, soprattutto con riferimento alla descrizione della condotta tenuta, volta a minacciare di commettere anche atti di autolesionismo, per imporre il trasferimento dell'imputato, integrativi del delitto accertato (Sez. 6, n. 44069 del 7/11/2024, Rv. 287297), sotto il profilo oggettivo e soggettivo (pag.2); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19987/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 175/Rg 4577 letto il ricorso proposto nell'interesse di Achraf Chibani avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, soprattutto con riferimento alla descrizione della condotta tenuta, volta a minacciare di commettere anche atti di autolesionismo, per imporre il trasferimento dell'imputato, integrativi del delitto accertato (Sez. 6, n. 44069 del 7/11/2024, Rv. 287297), sotto il profilo oggettivo e soggettivo (pag.2); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIBANI ACHRAF (CUI 03GQN3F) nato il 21/02/1987 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 175/Rg 4577
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Achraf Chibani avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, soprattutto con riferimento alla descrizione della condotta tenuta, volta a minacciare di commettere anche atti di autolesionismo, per imporre il trasferimento dell'imputato, integrativi del delitto accertato (Sez. 6, n. 44069 del 7/11/2024, Rv. 287297), sotto il profilo oggettivo e soggettivo (pag.2); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il