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Ordinanza — n. 19986/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19986/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19986/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPAGNANI RENO nato a SAN MAURO CASTELVERDE il 02/02/1959 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 174/RG. 4565 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Reno Rapagnani avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria e non irrilevante sottrazione temporale ai controlli dell'imputato e a pag. 4 gli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19986/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4565 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Reno Rapagnani avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria e non irrilevante sottrazione temporale ai controlli dell'imputato e a pag. 4 gli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena procedimento di controllo degli aiuti riesame dell'entità pena misura disciplinare esame delle censure formali revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4 gli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPAGNANI RENO nato a SAN MAURO CASTELVERDE il 02/02/1959 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 174/RG. 4565

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Reno Rapagnani avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativi ed adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria e non irrilevante sottrazione temporale ai controlli dell'imputato e a pag. 4 gli elementi ritenuti incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità di cui all' art. 131-bis cod. pen. in base ad una valutazione complessiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il