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Ordinanza — n. 19985/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19985/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19985/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUMUSA MICHELE nato a OSIO SOTTO il 01/12/1977 FUMUSA VITO nato a MARSALA il 21/10/1995 GUSMANO FRANCESCO nato a MARSALA il 15/12/1998 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; l° 173/RG. 4563

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19985/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4563

Parole chiave

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impedimento di un atto dell'autorità ostacoli tecnici manovra di sorpasso libertà di navigazione ricusazione del pubblico ministero aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FUMUSA MICHELE nato a OSIO SOTTO il 01/12/1977 FUMUSA VITO nato a MARSALA il 21/10/1995 GUSMANO FRANCESCO nato a MARSALA il 15/12/1998 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; l° 173/RG. 4563

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Michele Fumusa, Vito Fumusa e Francesco Gusmano avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per i delitti loro rispettivamente contestati; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle convergenti dichiarazioni testimoniali degli operanti della Guardia di Finanza esaminati in dibattimento che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa relativa alla condotta pericolosa tenuta da Fumusa Vito, in concorso con gli altri ricorrenti presenti nell'imbarcazione, a seguito dell'alt intimato in mare dalla Guardia di finanza, tale da imporre un inseguimento per 15 minuti con fuga ad alta velocità anche a seguito dell'abbordaggio del brigadiere Marchetti contro il quale tutto l'equipaggio aveva inveito tanto da imporgli di prendere la pistola (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sentenza di primo grado e pagg. 10 e 11 sentenza di secondo grado); rilevato che la Corte di appello, con argomenti logici e completi, ha escluso verosimiglianza alla tesi difensiva dando correttamente atto che se il timone della barca fosse stato in avaria innanzitutto non avrebbe consentito la velocità assunta per fuggire e comunque non avrebbe impedito di fermarsi per il controllo, così escludendo i presupposti delle scriminanti; considerato che la ritenuta connivenza non punibile enunciata dal ricorso di Francesco Gusmano e Michele Fumusa è stata esclusa proprio dall'aggressività mostrata nei confronti dell'operante Marchetti che aveva temuto per la sua incolumità.

Infatti, ai fini del concorso di persone nel reato è sufficiente qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso; rilevato che altrettanto puntuali e non illogici sono gli argomenti adottati dalla Corte di merito per escludere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in una valutazione complessiva dei fatti e delle condotte reiteratamente minacciose e aggressive tenute dagli imputati nei confronti degli operanti della Guardia di Finanza esposti a rischi concreti per la loro incolumità (pag. 13); ritenuto che anche sul trattamento sanzionatorio, argomentato a pag. 14, le censure sono generiche in quanto sia la quantificazione della pena che il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono stati motivati dalla Corte di merito in modo compiutamente argomentato in assenza di elementi positivi da valutare;ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità dei ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen