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Ordinanza — n. 19984/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19984/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19984/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCINIA ANTONINO nato a PALERMO il 17/12/1993 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 172/RG. 4547 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Scinia avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente, comprovata dalla certificazione medica, e tale da avere richiesto l'intervento di più volanti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che anche i motivi afferenti alla recidiva e alla quantificazione della sanzione siano generici in quanto la sentenza impugnata richiama i plurimi precedenti del ricorrente, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19984/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4547 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Scinia avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente, comprovata dalla certificazione medica, e tale da avere richiesto l'intervento di più volanti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che anche i motivi afferenti alla recidiva e alla quantificazione della sanzione siano generici in quanto la sentenza impugnata richiama i plurimi precedenti del ricorrente, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena pericolo di reiterazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale alleggerimento della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCINIA ANTONINO nato a PALERMO il 17/12/1993 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 172/RG. 4547

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Scinia avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente, comprovata dalla certificazione medica, e tale da avere richiesto l'intervento di più volanti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che anche i motivi afferenti alla recidiva e alla quantificazione della sanzione siano generici in quanto la sentenza impugnata richiama i plurimi precedenti del ricorrente, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso