Ordinanza — n. 19984/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCINIA ANTONINO nato a PALERMO il 17/12/1993 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 172/RG. 4547 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Scinia avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente, comprovata dalla certificazione medica, e tale da avere richiesto l'intervento di più volanti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che anche i motivi afferenti alla recidiva e alla quantificazione della sanzione siano generici in quanto la sentenza impugnata richiama i plurimi precedenti del ricorrente, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19984/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4547 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Scinia avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente, comprovata dalla certificazione medica, e tale da avere richiesto l'intervento di più volanti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che anche i motivi afferenti alla recidiva e alla quantificazione della sanzione siano generici in quanto la sentenza impugnata richiama i plurimi precedenti del ricorrente, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCINIA ANTONINO nato a PALERMO il 17/12/1993 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 172/RG. 4547
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Scinia avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta violenta tenuta dal ricorrente, comprovata dalla certificazione medica, e tale da avere richiesto l'intervento di più volanti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); ritenuto che anche i motivi afferenti alla recidiva e alla quantificazione della sanzione siano generici in quanto la sentenza impugnata richiama i plurimi precedenti del ricorrente, che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità, le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso