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Ordinanza — n. 19982/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19982/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19982/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GAETANO nato a PALERMO il 05/07/1982 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 170/ RG 4533 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Campanella avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e aspecifico, quale la contestata mancata quantificazione della pena nel minimo edittale senza addurre alcun elemento concreto, a fronte di una sentenza che ha applicato una sanzione lievemente superiore al minimo, ipotesi in cui viene concretamente a mancare la necessità di esplicita motivazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19982/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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istanza tardiva di restituzione dei termini tardivo pagamento delle spese opposizione tardiva termini di ricorso tempestività dell'inoltro condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANELLA GAETANO nato a PALERMO il 05/07/1982 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 170/ RG 4533

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Campanella avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un unico motivo, generico e aspecifico, quale la contestata mancata quantificazione della pena nel minimo edittale senza addurre alcun elemento concreto, a fronte di una sentenza che ha applicato una sanzione lievemente superiore al minimo, ipotesi in cui viene concretamente a mancare la necessità di esplicita motivazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/05