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Ordinanza — n. 19981/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19981/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19981/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO CARMELO nato a PALERMO il 17/10/1967 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 169/RG. 4532 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Di Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove menziona la personalità dell'imputato, la gravità del fatto e l'assenza di elementi favorevoli per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19981/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4532 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Di Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove menziona la personalità dell'imputato, la gravità del fatto e l'assenza di elementi favorevoli per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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scambio di atti giuridici per via elettronica finzione di notifica postale voto per corrispondenza diritto alla corrispondenza revoca dell'opposizione firma digitale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO CARMELO nato a PALERMO il 17/10/1967 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 169/RG. 4532

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmelo Di Lorenzo avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità lì dove menziona la personalità dell'imputato, la gravità del fatto e l'assenza di elementi favorevoli per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 202