Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds against lower court's sentencing. Verdict: inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Paolo Di Fiore inadmissible for failing to meet statutory requirements. The appellant challenged a confirmed conviction for tax evasion, arguing against the sentence and recidivism assessment. The court rejected the appeal because the sole ground raised was too general and did not provide specific legal arguments to contest the lower court's factual findings or sentencing evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal errors regarding the facts or sentencing, as the lower court's judgment is deemed correct and sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE GIOVANNI PAOLO nato a PALERMO il 01/05/2001 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 168/RG. 4529
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Paolo Di Fiore avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il motivo unico dedotto, sotto articolato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto generico a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fondato il giudizio di responsabilità (pagg. 1-2) e della valutazione relativa al trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla recidiva (pagg. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delki ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5