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Ordinanza — n. 19978/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on prison riot charges as arguments merely repeat merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19978/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for aggravated resistance and property damage during a prison riot, arguing against the specific role attributed to him. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with legally sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductive of issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive grounds prison riot charges aggravated resistance court costs fine attenuazione della pena alleggerimento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANZO FRANCESCO nato a CASTELLANZA il 18/10/1980 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 165/RG. 4512

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Di Sanzo avverso la sentenza in epigrafe indicata per i delitti di cui ai reati di resistenza e danneggiamento aggravato; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'informativa di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera rivolta, l'opposizione agli agenti intervenuti per sedarla e il contributo di ciascuno, incluso il ricorrente la cui serratura della cella era stata danneggiata (si veda, in particolare, pag. 3); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto - al di là dell'essere citato nel ricorso un nome diverso da quello del ricorrente (Ippolito) - la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione lì dove motiva l'applicazione massima dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen. e dà atto che la richiesta delle attenuanti generiche, che come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, in regime di prevalenza manchi del termine di comparazione; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis