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Ordinanza — n. 19976/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against peace judge's order returning files to prosecutor for suspect registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19976/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by the Public Prosecutor inadmissible. The peace judge had returned case files to the prosecutor to register the suspect, which the court interpreted as an implicit order for the suspect's prior identification. Consequently, the challenged act did not constitute an abnormal procedural delay.

Regesto Legislator

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Art. 106 c.p.p.; Art. 107 c.p.p.: An act returning files to the prosecutor for suspect registration constitutes an implicit order for identification and does not qualify as an abnormal delay.

Parole chiave

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procedural delay abnormal delay suspect registration implicit order public prosecutor peace judge procedural inadmissibility difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 106 c.p.p.
Art. 107 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARInei confronti di: FADDA GIUSEPPE avverso l'ordinanza del 03/01/2025 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 163/RG. 4491

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari avverso il provvedimento emesso dal Giudice di pace di Cagliari il 3 gennaio 2025; esaminati gli atti; considerato il ricorso inammissibile in quanto il provvedimento impugnato non è qualificabile abnorme non determinando alcuna stasi del procedimento dovendosi ritenere che il Giudice di pace, restituendo gli atti al Pubblico ministero per l'iscrizione dell'indagato nel registro noti, avesse implicitamente disposto la sua previa identificazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 5/05/