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Ordinanza — n. 19972/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reproducing already reviewed grounds and failing to raise generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19972/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because its arguments merely reproduced grounds already thoroughly examined and rejected by the first-instance judge. The appellant, Giuseppe Vizzari, challenged the lower court's decision regarding his escape from police custody and the denial of generic mitigating circumstances, while the prosecution argued for a punitive treatment based on his flight. The court ruled that since the first-instance judgment adequately addressed the recidivism and the procedural omission of the mitigating circumstances in the appeal, the appeal lacked novelty and was therefore inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it reproduces grounds already adequately reviewed and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reproductive grounds generic mitigating circumstances procedural omission appeal recidivism assessment recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZARI GIUSEPPE nato a SCILLA il 05/11/1979 avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 155/Rg 4413

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Vizzari avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado (riportata alle pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata) e puntualmente valutata a pagina 5 in cui si dà atto della pericolosità della fuga di Vizzari che aveva eluso l'alt dei carabinieri; ritenuto che anche le censure afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano inammissibili.

In particolare, il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche non era stato posto con l'atto di appello, ed il motivo relativo alla ritenuta recidiva risulta avere una specifica motivazione a pagina 4 della sentenza di primo grado a cui la sentenza impugnata fa espresso rinvio a pagina 6; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso