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Ordinanza — n. 19971/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on resistance charges for merely repeating lower court's correct factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19971/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it relied solely on generic criticisms already properly addressed by the first-instance judge. The lower court found the defendant did not stop at the crosswalk but instead imposed a dangerous six-minute chase through the city center, dismissing specific arguments regarding witness credibility. Consequently, the cassation court rejected the appeal as lacking new grounds, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when it merely reproduces generic criticisms of the lower court's evaluation of witness credibility without presenting new, specific, and legally sound arguments derived from the trial record.

Parole chiave

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inadmissible appeal resistance charges generic criticisms witness credibility procedural costs dangerous chase first instance facts principio di pubblicità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO NATALE nato a CARIATI il 15/06/1995 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 154/Rg 4406

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Natale Romano avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado da cui era risultato che l'imputato non si era fermato all'alt e aveva imposto un inseguimento pericoloso nel centro della città per 6 minuti (pag. 1 e 2) senza che rilevino le generiche censure circa la valutazione di altri testimoni (non è dato comprendere chi sia il teste Potenza menzionato dal ricorso) o sulla ritenuta inattendibilità della moglie dell'imputato e del teste della difesa De Rosa su cui vi è puntuale e non illogica motivazione (pag.2); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il