Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible factual complaints and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing for an exemption under Article 393-bis. The court rejected these grounds as they constituted mere factual complaints and repeated arguments already properly examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 393-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if based on mere factual complaints or arguments already fully examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCATO NICODEMO nato a CIRO MARINA il 14/02/1972 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 153/Rg 4400
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicodemo Stancato avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze di mero fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/