Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19970/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing for an exemption under Article 393-bis. The court rejected these grounds as they constituted mere factual complaints and repeated arguments already properly examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337, 393-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if based on mere factual complaints or arguments already fully examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaint exemption from liability second instance judgment procedural costs censura costituzionale impedimento di un atto dell'autorità ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicodemo Stancato avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 393-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicodemo Stancato avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 393-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCATO NICODEMO nato a CIRO MARINA il 14/02/1972 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 153/Rg 4400

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicodemo Stancato avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze di mero fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. (pag. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/