Cassation appeal dismissed for being merely repetitive of already rejected grounds regarding police annotation and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant's claims relied on a police annotation regarding the criminal act and the psychological element of the crime, which the appellate court had already addressed with legally sound reasoning. Consequently, the appeal was dismissed as generic, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORI CARLO nato a ROGLIANO il 22/09/1987 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; 151/RG. 4385
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Migliori avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di polizia giudiziaria che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e l'elemento psicologico del reato evincibile dalla condotta pericolosa tenuta dal Migliori (si veda, in particolare, pagg. 2 e 3); ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata dà atto della personalità dell'imputato e dell'assenza di elementi positivi per riconoscerle atteso che non costituiscono un diritto; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il