Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19966/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19966/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19966/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA MARIO nato a PINEROLO il 06/08/1978 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Mario Battista; considerato che i tre motivi sono sostanzialmente ripetitivi e valutativi, per profili (la configurabilità della ricettazione; la mancata assunzione probatoria in appello; la recidiva) già adeguatamente affrontati nella sentenza di appello (cfr. pg. 5, 6 e 7, rispettivamente); osservato che attraverso di essi (ed in particolare con i primi due) si mira ad ottenere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede; considerato che anche in relazione al terzo motivo (applicazione della recidiva), non vi è possibilità di sindacato da parte di questa Corte, essendo il trattamento sanzionatorio (in tutti i suoi aspetti, dalla commisurazione della pena all'applicazione e comparazione delle circostanze, dalla continuazione alla clausola di esclusione della punibilità) riservato alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile, come detto, quando espressa in una motivazione scevra, come nel caso concreto, da contraddizioni e manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 5, 6 e 7, rispettivamente); osservato che attraverso di essi (ed in particolare con i primi due) si mira ad ottenere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede; considerato che anche in relazione al terzo motivo (applicazione della recidiva), non vi è possibilità di sindacato da parte di questa Corte, essendo il trattamento sanzionatorio (in tutti i suoi aspetti, dalla commisurazione della pena all'applicazione e comparazione delle circostanze, dalla continuazione alla clausola di esclusione della punibilità) riservato alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile, come detto, quando espressa in una motivazione scevra, come nel caso concreto, da contraddizioni e manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
esposizione all'amianto rapporto di lavoro distacco di lavoratori regolamento aziendale mobbing abbandono del posto di lavoro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA MARIO nato a PINEROLO il 06/08/1978 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mario Battista; considerato che i tre motivi sono sostanzialmente ripetitivi e valutativi, per profili (la configurabilità della ricettazione; la mancata assunzione probatoria in appello; la recidiva) già adeguatamente affrontati nella sentenza di appello (cfr. pg. 5, 6 e 7, rispettivamente); osservato che attraverso di essi (ed in particolare con i primi due) si mira ad ottenere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede; considerato che anche in relazione al terzo motivo (applicazione della recidiva), non vi è possibilità di sindacato da parte di questa Corte, essendo il trattamento sanzionatorio (in tutti i suoi aspetti, dalla commisurazione della pena all'applicazione e comparazione delle circostanze, dalla continuazione alla clausola di esclusione della punibilità) riservato alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile, come detto, quando espressa in una motivazione scevra, come nel caso concreto, da contraddizioni e manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co si