Ordinanza — n. 19966/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA MARIO nato a PINEROLO il 06/08/1978 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Mario Battista; considerato che i tre motivi sono sostanzialmente ripetitivi e valutativi, per profili (la configurabilità della ricettazione; la mancata assunzione probatoria in appello; la recidiva) già adeguatamente affrontati nella sentenza di appello (cfr. pg. 5, 6 e 7, rispettivamente); osservato che attraverso di essi (ed in particolare con i primi due) si mira ad ottenere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede; considerato che anche in relazione al terzo motivo (applicazione della recidiva), non vi è possibilità di sindacato da parte di questa Corte, essendo il trattamento sanzionatorio (in tutti i suoi aspetti, dalla commisurazione della pena all'applicazione e comparazione delle circostanze, dalla continuazione alla clausola di esclusione della punibilità) riservato alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile, come detto, quando espressa in una motivazione scevra, come nel caso concreto, da contraddizioni e manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19966/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 5, 6 e 7, rispettivamente); osservato che attraverso di essi (ed in particolare con i primi due) si mira ad ottenere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede; considerato che anche in relazione al terzo motivo (applicazione della recidiva), non vi è possibilità di sindacato da parte di questa Corte, essendo il trattamento sanzionatorio (in tutti i suoi aspetti, dalla commisurazione della pena all'applicazione e comparazione delle circostanze, dalla continuazione alla clausola di esclusione della punibilità) riservato alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile, come detto, quando espressa in una motivazione scevra, come nel caso concreto, da contraddizioni e manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA MARIO nato a PINEROLO il 06/08/1978 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mario Battista; considerato che i tre motivi sono sostanzialmente ripetitivi e valutativi, per profili (la configurabilità della ricettazione; la mancata assunzione probatoria in appello; la recidiva) già adeguatamente affrontati nella sentenza di appello (cfr. pg. 5, 6 e 7, rispettivamente); osservato che attraverso di essi (ed in particolare con i primi due) si mira ad ottenere una rivalutazione del fatto, operazione non consentita in questa sede; considerato che anche in relazione al terzo motivo (applicazione della recidiva), non vi è possibilità di sindacato da parte di questa Corte, essendo il trattamento sanzionatorio (in tutti i suoi aspetti, dalla commisurazione della pena all'applicazione e comparazione delle circostanze, dalla continuazione alla clausola di esclusione della punibilità) riservato alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile, come detto, quando espressa in una motivazione scevra, come nel caso concreto, da contraddizioni e manifeste illogicità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co si