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Ordinanza — n. 19965/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaella Seoppiana inadmissible, ordering her to pay costs. The appellant mixed substantive liability arguments with sentencing complaints without citing specific violated laws or detailing precise procedural errors. The court rejected these claims because they constituted mere factual grievances unsuitable for a legality review and were legally inadmissible as they pertained to punitive treatment rather than the conviction itself.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must specify the exact legal provisions violated and the specific procedural vices; general complaints regarding factual assessment or sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific legal grounds procedural vices factual grievances sentencing treatment legality review costs order attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 192 cod. proc. pen.
3, 5, 12, 13), senza alcuna indicazione delle norme che si assumano violate e di specifica enucleazione del vizio che si lamenta; osservato che i primi, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 192 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
e sull'esclusione dell'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 131 bis cod. pen.
7 e 8 sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e sull'esclusione dell'applicazione dell'art.
art. 192 cod. proc. pen
3, 5, 12, 13), senza alcuna indicazione delle norme che si assumano violate e di specifica enucleazione del vizio che si lamenta; osservato che i primi, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
7 e 8 sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STROPPIANA RAFFAELLA nato a VERCELLI il 24/02/1965 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Raffaella Seoppiana; considerato che i motivi di ricorso alternano motivi sulla responsabilità (n. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15) a quelli attinenti al trattamento sanzionatorio (n. 3, 5, 12, 13), senza alcuna indicazione delle norme che si assumano violate e di specifica enucleazione del vizio che si lamenta; osservato che i primi, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per travisamento delle prove fondanti il giudizio di penale responsabilità della ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, peraltro volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si vedano pagg. 6 e 7 sul compendio probatorio adeguatamente analizzato dalla Corte, pienamente comprovante i reati in imputazione); ritenuto che gli ulteriori motivi di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine agli artt. 62 n. 4 e 131 bis cod. pen., sono inammissibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano pagg. 7 e 8 sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e sull'esclusione dell'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a