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Ordinanza — n. 19964/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19964/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19964/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URGNANI FABRIZIO nato a TORINO il 17/05/1968 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Fabrizio Urgnani; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocata circostanza, in considerazione del valore degli assegni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19964/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 comma quarto cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocata circostanza, in considerazione del valore degli assegni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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divieto di demolizione deroga alla licenza edilizia revoca dell'annullamento costruzioni non autorizzate estinzione di un diritto reale modifica della licenza edilizia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URGNANI FABRIZIO nato a TORINO il 17/05/1968 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Urgnani; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocata circostanza, in considerazione del valore degli assegni ricettati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsigliere