Ordinanza — n. 19962/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS (CUI 04IKF)P) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Pierre Francois Dell'Aglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquiennale, in considerazione del nutrito curriculum criminale del ricorrente, sintomatico di una più che accentuata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 19962/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquiennale, in considerazione del nutrito curriculum criminale del ricorrente, sintomatico di una più che accentuata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS (CUI 04IKF)P) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pierre Francois Dell'Aglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquiennale, in considerazione del nutrito curriculum criminale del ricorrente, sintomatico di una più che accentuata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co sigliere