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Ordinanza — n. 19962/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19962/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19962/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS (CUI 04IKF)P) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Pierre Francois Dell'Aglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquiennale, in considerazione del nutrito curriculum criminale del ricorrente, sintomatico di una più che accentuata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 19962/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquiennale, in considerazione del nutrito curriculum criminale del ricorrente, sintomatico di una più che accentuata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento in diritto degli stranieri permesso di dimora scaduto soggiorno illegale residente straniero espulsione di familiari divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Letto il ricorso di Pierre Francois Dell'Aglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS (CUI 04IKF)P) nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pierre Francois Dell'Aglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquiennale, in considerazione del nutrito curriculum criminale del ricorrente, sintomatico di una più che accentuata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co sigliere