Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual data.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Giovanni Angelini inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Angelini argued violations of Article 648 and Article 99 of the Penal Code regarding sentencing and recidivism, but the court found his arguments too abstract and lacking factual support. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide the specific legal and factual reasons required for a valid challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only generic, abstract deductions devoid of specific legal reasons and factual data supporting the claim against a sufficiently motivated judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINI GIOVANNI nato a GIOIA DEL COLLE il 02/05/1968 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Angelini; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 99 quarto comma cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione della contestata recidiva, in considerazione dei plurimi precedenti penali specifici del ricorrente, sintomatici di una più che accentuata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Con i