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Ordinanza — n. 19959/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic style formulas lack specificity regarding concrete case facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19959/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The court found that both grounds of appeal were merely generic stylistic formulas lacking any reference to the specific facts of the case. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of specificity necessary for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific to the case; generic stylistic formulas lacking reference to concrete facts render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic stylistic formulas lack of specificity concrete case facts court costs and fine violazione degli oneri dell'autorizzazione furto d'uso pratiche vietate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Valenti; considerato che sia il primo che il secondo motivo (sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI SALVATORE nato a PALERMO il 27/03/1963 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Valenti; considerato che sia il primo che il secondo motivo (sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio) sono costituiti da formule 'di stile', totalmente generiche, espressione di una tecnica redazionale utilizzabile per qualunque ricorso, e quindi del tutto priva di specificità, perché non riferita al caso concreto; rilevato, pertanto, che, mancando in radice la specificità dei motivi addotti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsiglier