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Ordinanza — n. 19958/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding sentencing mitigation as it concerns punitive treatment rather than substantive law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19958/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal by Zakaria Kasm inadmissible and ordered him to pay court costs. Kasm argued that the lower court violated the law by refusing to apply a mitigating circumstance under Article 62 of the Penal Code. The court rejected this claim because the issue pertained to the severity of the punishment rather than a violation of substantive legal rights.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Appeals concerning the degree of punishment are inadmissible when they challenge the court's assessment of mitigating circumstances as they relate to the punitive treatment rather than the application of substantive law.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Mitigation Punitive Treatment Article 62 Penal Code distacco di lavoratori abbandono del posto di lavoro licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Zakaria Kasm; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASM ZAKARIA nato il 21/10/1988 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zakaria Kasm; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione dell'invocata circostanza, in considerazione del complessivo danno criminale causato dal Kasm e del valore dei beni sottratti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsiglie