Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of new legal arguments and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Rinaldi and Maniscalco inadmissible and ordered them to pay court costs. The court ruled that the first ground challenging the conviction was unprovable because it merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower court. The second ground regarding sentencing was deemed inadmissible as it pertained to the punitive treatment rather than a substantive legal error. Consequently, the appeals were rejected without a full merits review, reinforcing the finality of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are merely reproducible of previously examined points or if they concern the punitive treatment without raising new legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINALDI MONIA ALESSIA nato a BOLOGNA il 24/10/1975 MANISCALCO DAVID nato a PALERMO il 30/01/1979 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Monia Alessia Rinaldi e David Maniscalco; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata del reato di cui all'art. 629 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sentenza impugnata sulla corretta configurazione del fatto come consumato); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il