Criminal appeal dismissed as inadmissible due to violation of devolution chain regarding Constitutional Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Yassine Ech Charkaoui inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to re-determine the punitive treatment by applying the minor circumstance of theft as a mitigating factor established by the Constitutional Court's May 2024 ruling. The court rejected this claim because the appeal was not formally lodged in the appellate instance, violating the mandatory chain of devolution required by Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; An appeal contesting a sentencing error based on a recent Constitutional Court ruling is inadmissible if not properly filed in the appellate instance, thereby violating the strict chain of devolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECH CHARKAOUI YASSINE nato il 10/11/1985 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Yassine Ech Charkaoui; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio con l'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità prevista per la rapina impropria in base a Sent. Cost. 8612024 del 13 maggio 2024, è inammissibile poiché non formulata in appello, pur essendovene le condizioni temporali (sent. Corte d'appello del 24 settembre 2024), e quindi inammissibile perché in violazione della catena devolutiva (606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co sigliere