Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis and sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alfredo Luyo Vargas inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already properly analyzed and dismissed by the lower court without new critical examination. The second ground regarding sentencing was deemed inadmissible as it concerned the punishment phase rather than the conviction itself. Consequently, the appeal failed to meet the procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined by the lower court without specific critical analysis, or if it concerns only the sentencing phase rather than the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUYO VARGAS ALFREDO nato il 23/02/1993 avverso la sentenza del 19/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alfredo Luyo Vargas; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata del reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 sentenza impugnata sulla corretta configurazione del fatto come rapina impropria consumata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 81 comma secondo cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle fondate ragioni del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato contestato e quello oggetto di precedente sentenza n. 5170/2022, divenuta irrevocabile il 21. 12.2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il