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Ordinanza — n. 19954/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19954/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19954/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPOLO VALENTINA nato a BOLOGNA il 22/06/2001 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Valentina Cupolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza di primo grado, atteso che in appello è stato formulato un unico motivo in punto di responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 19954/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza di primo grado, atteso che in appello è stato formulato un unico motivo in punto di responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sindrome da alienazione genitoriale espulsione di familiari procedura di affidamento genitoriale audizione di un genitore ritorno del minore autorità parentale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Valentina Cupolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPOLO VALENTINA nato a BOLOGNA il 22/06/2001 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Valentina Cupolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza di primo grado, atteso che in appello è stato formulato un unico motivo in punto di responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il t.nsigliere Es