Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible for repetitive arguments and inadmissible sentencing claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Carmelo Morabito's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The court rejected three substantive grounds as repetitive of previously analyzed points and dismissed a fourth ground regarding sentencing as inadmissible because it concerned the punitive treatment rather than the conviction itself. Consequently, the appeal was rejected, and Morabito was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts, or if they concern the punitive treatment of the convicted person rather than the validity of the conviction.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO CARMELO nato a REGGIO CALABRIA il 03/05/1957 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carmelo Morabito; considerato che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione alla carenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 444 cod. pen., nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati di cui agli artt.648 e 470 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante tutti i reati contestati al ricorrente); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in riferimento all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co sigl