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Ordinanza — n. 19950/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grounds lack specific legal or factual reasons supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Makram Manai inadmissible due to the absence of specific legal or factual grounds. The appellant's arguments were deemed too abstract and failed to substantiate the alleged violation of law regarding recidivism. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal must be dismissed if the grounds are generic and lack the specific legal or factual reasons required to challenge the lower court's sufficient and logical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific reasons violation of law recidivism contestation procedural costs sufficient motivation permesso di famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANAI MAKRAM nato il 19/03/2000 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Makram Manai; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza della contestata recidiva, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Cqnsiglie