Italian court dismisses appeal regarding punitive treatment under Art. 62 bis Penal Code as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Walid Ben Ammar inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal contested the violation of law and lack of reasoning concerning Article 62 bis of the Penal Code regarding punitive treatment. The court ruled that while the appellant's arguments were sufficiently motivated, the issue pertained to the punitive aspect of the sentence rather than substantive legal errors, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Appeals challenging the punitive treatment of a sentence under Article 62 bis of the Penal Code are inadmissible as they concern the execution of the penalty rather than the legality of the conviction itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AMMAR WALID nato il 11/06/1978 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Walid Ben Annmar; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Corsigliere