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Ordinanza — n. 19948/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses generic appeal for insufficient factual and legal grounds under Article 133 Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19948/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenza Valenti inadmissible due to its generic nature. The appellant argued for a violation of law and motivational defects regarding Article 133 of the Criminal Code, but the court found these deductions abstract and lacking in supporting legal or factual reasons. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it relies on generic and abstract deductions devoid of specific legal or factual grounds to challenge the sufficiency and logic of the sentencing motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Article 133 Criminal Code motivational defect Corte di Cassazione procedural dismissal sentencing review contratto di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Letto il ricorso di Vincenza Valenti; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
Letto il ricorso di Vincenza Valenti; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTI VINCENZA nato a PALERMO il 21/05/1982 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenza Valenti; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Consigliere E