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Ordinanza — n. 19946/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible regarding sentencing method choice for attempted crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Eros Sivieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed merely repetitive of issues already resolved by the Court of Appeal of Palermo with sufficient motivation. The court upheld the lower court's decision that the preliminary judge correctly chose between direct or bifasical sentencing methods for an autonomous attempted crime.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already adequately addressed by the appellate court lack specificity and are inadmissible; the choice between direct and bifasical sentencing methods for attempted crimes is a discretionary judicial power properly exercised by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments attempted crime sentencing method direct method bifasical calculation court costs reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013, Colombo
Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Botto
Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Botto, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIVIERI EROS nato a TORINO il 11/07/1965 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Eros Sivieri; considerato che il primo motivo è meramente reiterativo di doglianze già formulate ed adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte di appello, di tal che, a fronte di una 'doppia conforme' ampiamente ed adeguatamente motivata, ci si trova innanzi ad una argomentazione priva di specificità e quindi generica; ritenuto, in relazione al secondo motivo di ricorso, che la Corte d'appello, esplicitando la scelta effettuata già dal primo giudice, abbia correttamente dato conto del fatto che il Giudice per le indagini preliminari, costituendo il delitto tentato una figura autonoma, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, abbia legittimamente prescelto una delle due modalità di determinazione della pena, che può effettuarsi, come da sempre affermato da questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013, Colombo, Rv. 257210 - 01;

Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Botto, Rv. 22018) sia con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, sia con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co sigliere Estensore La Presid