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Ordinanza — n. 19944/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for challenging general mitigating circumstances regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19944/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Isaia Zuffogrosso inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the lack of motivation for denying general mitigating circumstances, arguing the lower court failed to consider the defendant's post-crime conduct. The court ruled this argument inadmissible because it concerns the punitive treatment of the case rather than a substantive legal error, despite the lower court's adequate examination of the defense.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Appeals challenging the denial of general mitigating circumstances are inadmissible when they concern the punitive treatment of the case rather than a substantive legal error.

Parole chiave

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general mitigating circumstances punitive treatment inadmissible appeal sentencing discretion post-crime conduct Court of Cassazione Italian criminal procedure abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
4 della sentenza impugnata in relazione al motivato diniego dell'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
4 della sentenza impugnata in relazione al motivato diniego dell'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUFFOGROSSO ISAIA nato a MONTEBELLUNA il 26/07/2002 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Isaia Zuffogrosso; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in relazione al motivato diniego dell'art. 62 bis cod. pen. e sulle fondate ragioni per la cui la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'invocata condotta processuale post delictum del ricorrente, essendo essa stata correttamente valutata come subvalente rispetto alla gravità della condotta, alla negativa personalità del prevenuto ed ai suoi precedenti penali, anche specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C nsiglie