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Ordinanza — n. 19943/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal and factual support against appellate court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19943/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was deemed too generic, offering only abstract deductions without the necessary legal reasons or factual data to support the claim regarding the disputed goods' trademark affiliation. Consequently, the court found the appeal insufficient because it failed to substantiate its arguments against the appellate court's adequate examination of the defense.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely generic and abstract, lacking the specific legal reasons and factual data required to challenge the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of factual support abstract legal deductions procedural costs and fine reati contro la tranquillità pubblica divieto di costruzione di diritto pubblico protezione dei segni pubblici

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIOLI LUCA nato a DESENZANO DEL GARDA il 18/09/1984 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca Florioli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa in relazione alla qualità della merce oggetto di contestazione (con riferimento alla riconducibilità della stessa ai marchi registrati), è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica, e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co sigliere