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Ordinanza — n. 19941/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific criticism and reproduction of already reviewed arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19941/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Alfonso Ammirato inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal challenged the criminal judgment based on the reliability of witnesses, arguing it relied solely on their statements. The court rejected this because the argument merely reproduced points already thoroughly examined and dismissed by the lower courts without providing a specific, distinct analysis of the evidentiary issues.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already reviewed by the lower courts without offering a specific, distinct criticism of the factual or legal findings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific criticism reproduction of arguments criminal liability witness reliability Cassation procedure costs award violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMIRATO ALFONSO nato a ROSSANO il 18/06/1983 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alfonso Ammirato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (assertivamente fondato sulle sole dichiarazioni delle pp.00.), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8 della sentenza impugnata sull'attendibilità delle parti offese e sui riscontri estrinseci che ne hanno corroborato l'attendibilità); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il C ns