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Ordinanza — n. 19940/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding Article 131 bis, Article 545 bis, and Article 62 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19940/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected because it concerned the guilt phase rather than sentencing, while the second lacked necessary procedural requests for substitution or consent. Finally, the claim regarding the mitigating circumstance under Article 62 was dismissed as it was not raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 545 bis cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen. Appeals challenging sentencing provisions are inadmissible if they pertain to the guilt phase, lack procedural prerequisites for substitution, or were not raised in the appellate judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal guilt phase objection procedural substitution mitigating circumstance appellate review scope difetto di motivazione sanzione sostitutiva sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Nicola Giuseppe Tomasso; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., prospetta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, e pertanto inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagg.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen., è manifestamente infondato, non essendovi onere motivazionale sul punto sollevato, in assenza di istanza di sostituzione della pena o di manifestazione di consenso; considerato infine che in relazione all'attenuante ex art. 62 n.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Nicola Giuseppe Tomasso; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod.
artt. 545 bis cod. proc. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., prospetta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, e pertanto inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASSO NICOLA GIUSEPPE nato a CASAZZA il 23/08/1972 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicola Giuseppe Tomasso; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al giudizio di colpevolezza, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, non essendovi onere motivazionale sul punto sollevato, in assenza di istanza di sostituzione della pena o di manifestazione di consenso; considerato infine che in relazione all'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., prospetta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, e pertanto inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Con i