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Ordinanza — n. 19939/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to lack of new grounds and repetition of previously rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19939/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Antonio and Cosimo Bevilacqua inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a violation of law and motivational defects regarding Article 648 of the Penal Code, but the court found their arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the court ruled that no new grounds existed to warrant a re-examination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The appeals are inadmissible when the grounds contesting the lower court's decision are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the judges of the case, lacking any specific critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetitive arguments Article 648 penal code lack of new grounds court costs order allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letti i ricorsi di Antonio Bevilacqua e Cosimo Bevilacqua, nonché le memorie inviate dalle rispettive difese, ma di identico contenuto, senza alcun motivo nuovo; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letti i ricorsi di Antonio Bevilacqua e Cosimo Bevilacqua, nonché le memorie inviate dalle rispettive difese, ma di identico contenuto, senza alcun motivo nuovo; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 03/02/1995 BEVILACQUA COSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 17/12/1969 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Antonio Bevilacqua e Cosimo Bevilacqua, nonché le memorie inviate dalle rispettive difese, ma di identico contenuto, senza alcun motivo nuovo; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza del reato contestato ai ricorrenti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Con iglie