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Ordinanza — n. 19938/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19938/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19938/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STURNIOLO DOMENICO nato a MESSINA il 20/12/1989 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Domenico Sturniolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio adeguatamente valorizzato dalla Corte territoriale e pienamente comprovante il reato di ricettazione contestato al ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19938/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio adeguatamente valorizzato dalla Corte territoriale e pienamente comprovante il reato di ricettazione contestato al ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione della licenza edilizia divieto di demolizione azione di manutenzione norme edilizie comunali effetto sospensivo della licenza edilizia clausola d'architetto

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Domenico Sturniolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STURNIOLO DOMENICO nato a MESSINA il 20/12/1989 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Sturniolo; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per travisamento della prova fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio adeguatamente valorizzato dalla Corte territoriale e pienamente comprovante il reato di ricettazione contestato al ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Consigli