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Ordinanza — n. 19937/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific procedural violations and double conformity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19937/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Timpano's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that lower courts violated procedural articles regarding evidence and double conformity in a money laundering case. The court rejected these claims as unproven, noting the arguments merely repeated previously dismissed criticisms without identifying specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 648 bis c.p.: Appeals must cite specific procedural violations; generic re-evaluation of evidence or double conformity arguments without pinpointing concrete errors render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal double conformity money laundering procedural violation evidence re-evaluation court costs Cassazione Roma crisi degli alloggi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 191 commi 1 e 2, 195 commi 1, 2, 4, 5 e 7 cod. proc. pen.
Art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO LUIGI nato a OPPIDO MAMERTINA il 06/03/1949 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luigi Timpano e la memoria con richiesta di riassegnazione; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 191 commi 1 e 2, 195 commi 1, 2, 4, 5 e 7, cod. proc. pen. e 648 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato di riciclaggio contestato al ricorrente); che, inoltre, il ricorso non si confronta con la affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, riportata nella decisione impugnata (pg.

2) e da questa non smentita, trattandosi peraltro di 'doppia conforme', secondo cui il riciclaggio si configurava, nel caso concreto, alla luce del quadro probatorio (costituito dalla abrasione dell'identificativo del telaio e deskIla non coincidenza di ulteriori codici identificativi del telaio) indipendentemente dal compiuto accertamento del reato presupposto; che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Con igliere Estensore La Pres