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Ordinanza — n. 19935/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal or factual reasons supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19935/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Vincenzo Albanese's cassation appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding the lack of subjective intent in the crime of theft. The appellant claimed the lower court failed to establish the subjective element required by Article 648 of the Penal Code, but the court found these deductions abstract and devoid of supporting legal or factual data. Consequently, the appeal was rejected because the contested judgment contained sufficient and logical reasoning that adequately examined the defense's points.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic and abstract arguments lacking specific legal or factual reasons to support the alleged violation of law or defect in reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection subjective intent theft lack of factual support Article 648 penal code violazione delle norme sicurezza segno di dominio pubblico violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE VINCENZO nato a COSENZA il 02/08/1972 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Albanese; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla carenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod„ pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co sigl