Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19934/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal or factual reasons under Article 192 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19934/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated Article 192 of the Code of Criminal Procedure due to a lack of reasoning, but the court found these arguments generic and abstract. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide the specific legal and factual grounds required by the statute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 comma 2 cod. proc. pen.; A cassation appeal based on generic and abstract allegations of legal violation or motivational defects is inadmissible if it lacks specific legal and factual reasons supporting the request.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection Article 192 criminal procedure lack of specific reasoning procedural costs award reati contro la sfera personale riservata sfera privata parte comune

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Alessandro Bevilacqua; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 192 comma secondo cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ALESSANDRO nato a REGGIO CALABRIA il 21/08/1983 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessandro Bevilacqua; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Co sigliere