Criminal appeal dismissed because defendant appeared in court, negating the absence defense under Article 585.1bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Cozzuto inadmissible and ordered him to pay court costs. Although the appellant argued that his absence at the first-instance trial extended the appeal deadline, the court found that the defendant actually appeared on July 7, 2023, and the judge had revoked the finding of absence. Consequently, the legal basis for the appeal was invalid, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen.; If the accused appears in court, the finding of absence is revoked and the appeal deadline does not extend based on non-appearance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZUTO ANTONIO nato a POZZUOLI il 16/06/1977 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Cozzuto; considerato che, a dispetto dell'assunto difensivo, basato sull'assenza dell'imputato CC giudizio di primo grado, con conseguente 'estensione' del termine per proporre appello, ex art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., risulta dall'esame degli atti (consentito a questa Corte in ragione della natura in procedendo dell'eccezione sollevata: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) che all'udienza del 7 luglio 2023 l'imputato è comparso e che il giudice ne ha conseguentemente revocata l'assenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.