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Ordinanza — n. 19931/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; civil liability appeal dismissed for lack of specific argumentation against second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, ordering the appellants to pay procedural costs and fines. The criminal appeal was rejected because its grounds were merely a repetition of the Court of Appeal's reasoning without specific argumentation, violating procedural requirements for cassation. Similarly, the civil liability appeal was dismissed as it failed to provide a distinct critique of the second-instance decision regarding the defendant's intent.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.; genericità dei motivi di ricorso e mancanza di critica argomentata specifica rispetto alla sentenza impugnata comportano l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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genericità motivi ricorso critica argomentata doppia conforme inammissibilità ricorso responsabilità civile violazione dei doveri professionali indicazioni sulla salute false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) c.p.p.
Letti i ricorsi e le memorie; considerato innanzitutto che i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) c.p.p.
c), in relazione all'art. 591 lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 E.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EFFECI INTERNATIONAL CABLES SRL CORTIGIANI ANDREA nato a FIRENZE il 01/03/1961 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi e le memorie; considerato innanzitutto che i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) c.p.p.: come emerge dall'esame degli atti di appello e dalla sintesi fattane nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in presenza di una "doppia conforme" (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). osservato che a pg. 6 vengono compiutamente delineate le ragioni (testimoniali e documentali) dimostrative della consapevolezza da parte dell'imputato di effettuare le lavorazioni, a soddisfazione di ordini 'alieni', con materiale ricevuto, con clausola d'esclusiva, dalla ICEL s.c.a., a conferma della intenzionalità (e quindi del dolo) della condotta di appropriazione posta in essere; ritenuto in relazione al ricorso del responsabile civile, di dover confermare integralmente la motivazione a supporto del diniego di rinvio, logica applicazione dello stato della giurisprudenza sul tema; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore della parte civile ICEL soc. consortile per azioni che liquida in complessivi C 2.500,00 oltre ac