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Ordinanza — n. 19930/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as repetitive and generic regarding photographic identification and sentencing aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19930/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gennaro Vaccaro inadmissible due to repetitive and generic grounds. The appellant challenged the lower court's decision on photographic identification methods and the application of an aggravating circumstance under Article 61(5) of the Penal Code. The court rejected these arguments because they lacked specific critical analysis of the contested facts and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and critical; repetitive arguments without substantive analysis of the contested decision's reasoning result in inadmissibility.

Parole chiave

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repetitive appeal grounds generic appeal arguments photographic identification evidence sentencing aggravation penalty inadmissible criminal appeal specificity requirement appeal Cassazione procedural rules lavoro pericoloso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 61 n. 5 cod. pen.
Letto il ricorso di Gennaro Vaccaro; considerato che i motivi di ricorso, attinenti alle modalità del riconoscimento fotografico ed all'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GENNARO nato a NAPOLI il 25/11/1985 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Vaccaro; considerato che i motivi di ricorso, attinenti alle modalità del riconoscimento fotografico ed all'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. sono ripetitivi, e quindi condannati alla genericità, poiché non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3, in basso, e seguente della sentenza impugnata -sulla natura di prova atipica del riconoscimento effettuato- nonché pg. 5 in relazione all'età della persona offesa, rispettivamente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Con iglier