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Ordinanza — n. 19929/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being inadmissible for being inadmissible for being inadmissible for being inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19929/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carmelo Caminiti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated criminal code provisions regarding evidence and mafia aggravating circumstances, but the court found these claims unproven. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated previously rejected criticisms without providing new, critical analysis of the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 416 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reproductions of arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without offering a specific critical re-evaluation of the factual findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments mafia aggravating circumstance lack of critical analysis court costs and fine commercio ambulante esibizionismo cosa fuori commercio

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Art. 416 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMINITI CARMELO nato a TAORMINA il 24/11/1973 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carmelo Caminiti; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 629 e 416 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio comprovante i reati contestati al ricorrente e pagg. 12 e 13 sulla sussistenza dell'aggravante del c.d. metodo mafioso); che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il