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Ordinanza — n. 19928/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on recidivism and sentencing as merely repetitive and within lower court discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19928/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Luca Piacentini and Isufi Ilirjan inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued regarding recidivism, mitigating circumstances, and excessive sentencing, but the court found these arguments merely repetitive of the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the lower court's discretionary sentencing decisions were not arbitrary and thus fell outside the appellate court's review scope.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on repetitive arguments regarding sentencing discretion are inadmissible when the lower court's decision is not manifestly illogical.

Parole chiave

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recidivism appeal sentencing discretion repetitive arguments Corte di Cassazione inadmissible appeal mitigating circumstances court costs documenti soggetti a un trattamento particolare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIACENTINI LUCA nato a SCHIO il 28/07/1978 ISUFI ILIRJAN nato il 07/04/1982 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Luca Piacentini e di Isufi Ilirjan nonché la memoria inviata dal primo; considerato che i motivi dei ricorsi, attinenti esclusivamente all'applicazione della recidiva nonché (per il Piacentini) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono meramente ripetitivi, in quanto ribadiscono concetti e formule già addotti nell'atto di appello e che hanno trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata; evidenziato che il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, dalla determinazione della pena base al riconoscimento e bilanciamento delle circostanze, è riservato alla discrezionalità del giudice di merito, senza che questa Corte possa esercitare il proprio sindacato se detta discrezionalità, come nel caso concreto, si esprima in una motivazione non apparente e non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 Il Con