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Ordinanza — n. 19926/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on substitution of person charge due to manifestly unfounded arguments and lack of proper motivation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19926/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Daniele Cianflone inadmissible, confirming his conviction for the crimes of substitution of person and defamation. Cianflone argued that the lower court failed to properly address his claim regarding the creation of a false social media profile using another person's image. The court rejected this, stating the arguments were manifestly unfounded and did not sufficiently confront the trial court's reasoning, which correctly established that the false profile was utilized to commit the offense.

Regesto Legislator

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Art. 494, 595 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and fail to adequately confront the lower court's motivation, particularly when the conviction for substitution of person is based on the creation and use of a false digital identity profile.

Parole chiave

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substitution of person false social media profile inadmissible appeal manifestly unfounded defamation conviction digital identity misuse procedural dismissal usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 494 cod.
Art. 595 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
268360 - 01), risulta che il falso profilo è stato effettivamente utilizzato (per porre in essere il fatto diffamatorio per cui pure è condanna); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 494 cod. pen
pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
268360 - 01), risulta che il falso profilo è stato effettivamente utilizzato (per porre in essere il fatto diffamatorio per cui pure è condanna); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, Yague
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANFLONE DANIELE nato a CROTONE il 19/12/1996 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ciantfhne Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 494 e 595 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. è manifestamente infondato e non si confronta compiutamente con la motivazione, atteso che «integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su "social network", servendosi abusivamente dell'immagine di un diverso soggetto, inconsapevole, in quanto idonea alla rappresentazione di un'identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso» (Sez. 5, n. 22049 del 06/07/2020, Yague, Rv. 279358 - 01), non valendo ex se in senso contrario che accanto al nome e cognome della persona offesa sia stato indicato anche il cognome di altro soggetto, profilo rispetto al quale la motivazione della sentenza impugnata è congrua e conforme al diritto, anche sub specie dell'elemento soggettivo (cfr. spec. p. 6); ragion per cui non occorre dilungarsi per osservare che, dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito, rispetto alla quale non sono state mosse neppure puntuali censure sotto il profilo del travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), risulta che il falso profilo è stato effettivamente utilizzato (per porre in essere il fatto diffamatorio per cui pure è condanna); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così