Cassation court dismisses appeal for fraud due to lack of procedural grounds and orders costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ramon Polimeni inadmissible, confirming his conviction for fraud under Article 624-bis of the Penal Code. The appellant argued for a re-evaluation of the civil party's credibility and omitted rulings, but the court found these arguments did not effectively challenge the lower court's decision based on the recognized reliability of the evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.: An appeal must directly challenge the specific grounds of the contested judgment; arguments failing to confront the actual decision or relying on irrelevant procedural defects are inadmissible, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIMENI RAMON nato a REGGIO CALABRIA il 13/01/1974 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che ricorre Ramon Polimeni avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; considerato che il primo e secondo motivo di ricorso - i quali, rispettivamente, assumono un vizio di motivazione in relazione alla valutazione frazionata di attendibilità delle dichiarazioni di parte civile e l'omessa pronuncia circa il terzo motivo di appello - non si confrontano effettivamente con la decisione impugnata che ha fondato la condanna sul certo riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti (così disattendendo anche il terzo motivo di gravame), riconoscimento che non può dirsi ritualmente censurato per il tramite del richiamo parcellizzato delle loro dichiarazioni (inidoneo a dedurre utilmente il travisamento della prova: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il