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Ordinanza — n. 19924/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for perjury, citing manifestly unfounded arguments on subjective elements and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Sebastiano Strangio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for perjury regarding the subjective element of the crime and the finding of recidivism, arguing procedural violations and insufficient reasoning. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's reasoning was congruous with the law and that the appellant's generic arguments failed to provide specific legal censure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 495 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or substitute its own discretion for that of the lower court when the latter's reasoning is logical and conforms to the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded perjury conviction recidivism finding court costs fine subjective element discretionary sentencing riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
271269 - 01), dando conto (a dispetto della dedotta giovane età del ricorrente) della sua ripetuta condotta illecita sin da quando era minore; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Giuseppe Sebastiano Strangio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli art. 495 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Giuseppe Sebastiano Strangio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli art. 495 cod.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), dando conto (a dispetto della dedotta giovane età del ricorrente) della sua ripetuta condotta illecita sin da quando era minore; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis
Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.
Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera
281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANGIO GIUSEPPE SEBASTIANO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 20/01/1993 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Sebastiano Strangio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli art. 495 cod. pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo - lungi dal contenere effettive censure di legittimità prospetta irritualmente un alternativo apprezzamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo - che denuncia la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata -è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha argomentato sul punto in maniera congrua e conforme al diritto, alla luce di quanto per vero dedotto in maniera generica con l'atto di appello - fondando l'affermazione della pericolosità dell'imputato, già palesata in precedenza, anche sulle specifiche modalità posta in essere nella specie (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche -è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica, atta a disattendere le argomentazioni non specifiche contenute nell'atto di appello, degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), dando conto (a dispetto della dedotta giovane età del ricorrente) della sua ripetuta condotta illecita sin da quando era minore; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.