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Ordinanza — n. 19923/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding valid complaint standing as custodian qualifies for legal interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19923/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Enzo Olivieri inadmissible, confirming the lower court's finding that the complaint was validly filed by a custodian. The appellant argued the complainant lacked standing, but the court held the custodian relationship granted legitimate interest. Consequently, the appeal contesting this factual finding was rejected as it could not be raised at the jurisdictional review stage.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, c. 1, n. 1, c.p.p.; Art. 60, c.p.p.: A complaint filed by a person holding a qualified relationship with the property, such as a custodian, constitutes a valid legal interest, rendering an appeal challenging this factual determination inadmissible at the jurisdictional level.

Parole chiave

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complaint standing custodian relationship legal interest inadmissible appeal jurisdictional review legittimazione a contestare licenza legittimazione a ricorrere legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis, c. 1, n. 1, c.p.p.
Art. 60, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio
Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv.
Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu
255975 - 01; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVIERI ENZO nato a SANTA CATERINA ALBANESE il 22/09/1944 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che ricorre Olivieri Enzo avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una valida querela, poiché quella in atti sarebbe stata sporta da soggetto non legittimato - è inammissibile in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la querela sia stata ritualmente sporta da un soggetto titolare di un rapporto qualificato con i beni (in quanto nominato custode dai proprietari, residenti all'estero: cfr.

Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 - 01) e il ricorso ha contestato irritualmente in questa sede di legittimità la correttezza di tale accertamento di fatto, a nulla rilevando al riguardo la mancata costituzione di parte civile del querelante pure dedotta dalla difesa; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0