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Ordinanza — n. 19922/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Costica Mariana, Remus Cristian, and Elena Iancu inadmissible. The appellants challenged their convictions for theft and related offenses, arguing violations of penal and procedural laws regarding specific qualifications and sentencing. The court rejected these claims because the arguments lacked the required specificity, relying instead on generic assertions without pointing to particular errors in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticisms; generic assertions devoid of precise references to the contested decision's reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal generic arguments penal law violation procedural defect theft conviction sentencing review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 624, comma 1, n. 7, cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110
a loro ascritti, nonché la condanna del solo Catar per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131- bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen.), è patentemente privo di specificità generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto generali in alcun modo correlati al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C.
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTICA MARIANA nato il 03/07/1983 CANTAR REMUS CRISTIAN nato il 25/03/1999 IANCU ELENA nato il 19/01/2000 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Remus Cristian dtar, Mariana Costica, Elena Iancu ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna, per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. a loro ascritti, nonché la condanna del solo Catar per il reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110; ritenuto che il primo motivo, con cui sono stati prospettati la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione (in ordine alla responsabilità dei ricorrenti per i reati a loro ascritti), lungi dal contenere effettive censure di legittimità, è del tutto privo della necessaria specificità poiché si affida ad asserti generici inidonei a costituire una critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), adducendo peraltro che la Corte di merito non avrebbe compiuto l'apprezzamento ad essa devoluta senza considerare le censure mosse con il gravame, in alcun modo indicate (cfr.

Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02); considerato che il secondo e terzo motivo, con cui si assumono la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione (rispettivamente, in ordine alla mancata qualificazione del reato di furto come tentativo e alla sussistenza dell'aggravante in contestazione) - difettano della necessaria specificità poiché non muovono puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha dato conto della condotta e delle emergenze investigative dalle quale emergono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata) ma muovono critiche generiche, adduce in maniera assertiva che nella specie avrebbe avuto luogo una vigilanza continua da parte del proprietario e che non ricorrerebbero i presupposti per affermare che il fatto è stato commesso su cose esposte alla pubblica fede, senza neppure distinguere tra i vari fatti di furto per cui si procede: ritenuto che il quarto motivo, che denuncia la violazione della legge penale il vizio di motivazione (in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.), è patentemente privo di specificità generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto generali in alcun modo correlati al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione; considerato che il quinto e sesto motivo, con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, rispettivamente in ragione del mancato riconoscimento dell'attenuante, nonché delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione della pena, sono del tutto generici, poiché riportano princìpi giurisprudenziali nuovamente senza correlarli effettivamente al caso di specie e nel resto adducono irritualmente in maniera assertiva che la pena irrogata travalicherebbe la gravità dei fatti, senza neppure distinguere tra gli imputati;

P. Q. M. Dichiara inammissibil iY ricorso e condanna ií ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il